Giurisprudenza

Cassazione civile, 3 sez., 19/09/2023, n. 26824

Sez. 3 – Ordinanza n. 26824 del 19/09/2023 (Rv. 668785 – 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE CRISTIANO.

L. (MADEO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 17/03/2021

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.

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