Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2020, n. 3082

La Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 3082 del 10/02/2020 (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830, n . 9600/2018, n 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335 cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata solo in appello.


Cassazione civile, sez. lav., 10.02.2020, n. 3082

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