Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2020, n. 3082
La Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 3082 del 10/02/2020 (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830, n . 9600/2018, n 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335 cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata solo in appello.
