Giurisprudenza

CTR Toscana: ai crediti erariali si applica la prescrizione quinquennale

La mancata impugnazione della cartella esattoriale, sancisce la irretrattabilità del credito, ma non assume alcun effetto giurisdizionale di cosa passata in giudicato. Tale principio secondo la Ctr Toscana (Sentenza n. 479 del 18/03/2019) è applicabile a tutti i crediti di origine tributaria.

Nelle motivazioni si legge:

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, la prescrizione decennale, che deriva da “cosa passata in giudicato” prevista all’art. 2953 del cc non si applica ai crediti erariali. La mancata impugnazione della cartella non assume affatto la consistenza giuridica del giudicato.

La sentenza 23397/2016 della Suprema Corte a Sezioni Unite, dopo aver trattato come sia costante l’orientamento nella moltitudine di pronunciamenti in materia, afferma: “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

La sentenza richiamata scaturisce da un giudizio concernente i contributi INPS, ma dall’escursus dei Giudici, si evidenzia come il principio sia applicabile a tutti i crediti di origine tributaria.

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