Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. nn. 20694, 26129 e 26365 del 2018).

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 8091 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Data pubblicazione: 21/03/2019


Cass. civ., sez. 6, 21.03.2019, n. 8091